Art. 3.
(Agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti

 

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nel rispetto dei cicli naturali, di tutelare la biodiversità naturale e agricola, di contribuire al benessere animale e alla salvaguardia del paesaggio e della fertilità del suolo, oltre che delle risorse naturali non rinnovabili, contribuendo in questo modo alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione e al risanamento ambientale, oltre che all'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.
      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento, nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e loro derivati.